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Seconda Sezione: le udienze del mese di maggio

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Attilio Zimatore, ha fissato tre sessioni di udienze della Seconda da lui presieduta.

La prima sessione di udienze si terrà il prossimo 6 maggio 2024, a partire dalle ore 14.30, ed è preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorso:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2023, presentato, in data 7 giugno 2023, dal sig. Pietro Pucci, in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della Scuola Calcio CSPR94, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 158 del 9 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 72 del 20 aprile 2023, che ha irrogato, a carico della Scuola Calcio CSPR94, l'ammenda di € 200,00, nonché, a carico del sig. Pietro Pucci, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 19 aprile 2025;

  2. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2023, presentato, in data 15 giugno 2023, dal sig. Andrea Nuti avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, IV Sezione, della FIGC n. 0104/CFA/2022-2023, depositata il 16 maggio 2023 e notificata in pari data, nonché avverso il dispositivo n. 0105/CFA/2022-2023 dell'8 maggio 2023, con i quali è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0147/TFNSD-2022-2023, depositata il 4 aprile 2023, che ha irrogato, a carico del sig. Andrea Nuti, la sanzione di mesi 6 di squalifica;
  3. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2023, presentato, in data 31 agosto 2023, dalla A.S.D. Angelana 1930 avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 9 del 4 agosto 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., pubblicata nel C.U. n. 203 del 17 maggio 2023, che aveva disposto, a carico del sig. William Natini, tesserato della A.S.D. Angelana 1930, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 giugno 2025;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2023, presentato, in data 28 settembre 2023, dalla società ASD Canosa Calcio 1948 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Nicola Pellegrino e Giuseppe Cardone, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, pubblicata, completa di motivazioni, in data 31 agosto 2023, resa nell’ambito del procedimento disciplinare incardinato con deferimento n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato, nei confronti della ricorrente “ASD Canosa ovvero comunque alla avente causa ASD Canosa Calcio 1948”, le sanzioni della “penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato 2023-2024 e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)”;

La seconda sessione di udienze si terrà il prossimo 9 maggio 2024, a partire dalle ore 14.30, ed è preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorso:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2023, presentato congiuntamente, in data 7 settembre 2023, dai sigg. Raffaele De Clemente, Antonio Di Giorgio, Luigi Fasano, Raffaella Orilia, Antonio Della Rocca, Vincenzo Lamberti, Giuseppe Carrotta, Pasquale Russo, Raffaele Apicella, Aurora Bisogno e Salvatore D'Antuono contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale della FIGC, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche alla ASD Bombonera, al sig. Luca Guadagnolo, al sig. Angelo Di Leone, in proprio e quale presidente, all’epoca dei fatti, della ASD Polisportiva Faicchio, all'ASD Madonnelle, alla sig.ra Addolorata Guaglione, all'ASD S. Anastasia Calcio 1945, alla sig.ra Carlotta Curcio, all’ASD De Lucia ed al sig. Ciro Antonio De Lucia, avverso e per l'annullamento e/o riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 08/2022-2023, CFA Registro procedimenti n. 0157/CFA/2022-2023, pubblicata il 13 luglio 2023, notificata il 13 luglio 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Procuratore Federale interregionale del 9 giugno 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 44/TFT del 1° giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento del Procuratore interregionale Federale, è stata irrogata, a carico, tra gli altri, dei suddetti ricorrenti, la sanzione di 4 mesi di inibizione;

  2. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80, /2023 presentato, in data28 settembre 2023,  dal sig. Giovanni Patruno (all’epoca dei fatti dirigente e - ritenuto - membro de facto dell’organo amministrativo della ASD Canosa) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, la Procura Federale Interregionale della FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, ed eventualmente nel contraddittorio della Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giuseppe Cardone e alla ASD Canosa e, per essa, ASD Canosa Calcio 1948, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, resa in data 23 agosto 2023 e depositata in data 31 agosto 2023, nell’ambito del procedimento disciplinare prot. n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb e n. 0014/CFA/2023-24, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato nei confronti del sig. Giovanni Patruno la sanzione della inibizione per anni due;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2023, presentato, in data 13 ottobre 2023, dal sig. Matteo Dionisi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Procuratore Federale presso la FIGC e del Procuratore Generale presso il CONI per l'annullamento/revoca in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0044/CFA-2023-2024 del 9 ottobre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 3 ottobre 2023 (Registro procedimenti n. 0036/CFA/2022-2023), con la quale è stato rigettato il reclamo promosso, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l’effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0051/TFNSD-2023-2024 del 15 settembre 2023, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Matteo Dionisi, la sanzione della squalifica per due mesi, a decorrere dall’inizio del campionato di competenza;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2024, presentato, in data 10 gennaio 2024, dal sig. Giovanni Esposito contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio FIGC - LND, la Procura Federale presso la FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per la integrale riforma del Comunicato Ufficiale emesso dalla Corte Federale di Appello della FIGC, Decisione n. 0060/CFA-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0054/CFA/2023-2024, pubblicato e notificato in data 11 dicembre 2023, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 119 del 27 ottobre 2023, con la quale è stata comminata al sig. Giovanni Esposito la squalifica per anni quattro, nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso tra cui: il Dispositivo/0053/CFA-2023-2024 emesso dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC; il Comunicato Ufficiale n. 63 del 20 settembre 2023, delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 ottobre 2023, delibera con motivazioni del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il deferimento nei confronti del sig. Giovanni Esposito, emesso dalla Procura Federale, Prot. 4598/909pf22-23/GC/PM/gb del 21 agosto 2023;

La terza sessione di udienze si terrà il prossimo 16 maggio 2024, a partire dalle ore 14.30 ed è preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorso:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2024, presentato, in data 19 gennaio 2024, dalla Procura Generale dello Sport nei confronti dei sigg. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 0065/CFA/2023-2024 del 12 dicembre 2023, Registro procedimenti n. 0061/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC n. 97 del 9/17 novembre 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto con procedimento n. 0045/tfnsd/2023-2024;
  2. il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2024, presentato, in data 25 gennaio 2024, dai sigg. Annalisa Lentini e Federico Banello, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Mattia Banello, avverso il provvedimento della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 72/CFA-2023-2024 del 28 dicembre 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale Interregionale, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale FIGC-LND Umbria, contenuta nel C.U. C.R. FIGC - LND Umbria n. 65 del 17 novembre 2023, che aveva irrogato, a carico, tra gli altri, del sig. Mattia Banello, la squalifica fino al 15 gennaio 2024, e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del medesimo sig. Mattia Banello, la sanzione della squalifica di mesi 7, da scontarsi in tutte le competizioni;

  3. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2024, presentato, in data 28 febbraio 2024, dalla Procura Generale dello Sport nei confronti del sig. Massimo Ferrero avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 0080/CFA/2023-2024 del 29 gennaio 2024, RG. 0056/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 29 gennaio 2024, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 pf 22-23, nei confronti del suddetto sig. Ferrero, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 2 novembre 2023 (con cui è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il deferimento promosso nei confronti del sig. Massimo Ferrero), è stata dichiarata la procedibilità del suddetto deferimento e, nel merito, lo stesso sig. Ferrero è stato prosciolto dalle incolpazioni ad egli ascritte;

  4. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2024, presentato, in data 29 febbraio 2024, dal sig. Raffaele Vrenna contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0137/CSA-2023-2024, comunicata, quanto al dispositivo, il 1° febbraio 2024 (Registro Procedimenti n. 0135/CSA/2023-2024) e, quanto alle motivazioni, il 9 febbraio 2024, con cui è stato respinto il reclamo promosso dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), adottata con C.U. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. Raffaele Vrenna, la sanzione dell'inibizione fino al 12 giugno 2024, in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS.

 

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