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Fabio Caiazzo ricorre contro l'ASI

Collegio di Garanzia

II Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Fabio Caiazzo (all'epoca dei fatti, dirigente ASI, componente eletto del Consiglio Nazionale, fiduciario nazionale di una struttura territoriale e di un settore tecnico sportivo) contro l'Ente di Promozione Sportiva denominato Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI) per l'annullamento della sentenza n. 1 del 30 novembre 2021, resa dalla Commissione Disciplinare d'Appello dell'ASI, comunicata, a mezzo PEC, in data 6 dicembre u.s., con la quale è stata annullata la decisione di primo grado endoassociativo n. 1/2021, resa dal Giudice Monocratico dell'ASI in data 25 agosto 2021 e notificata il successivo 10 settembre, e, per l'effetto, è stata disposta la rimessione al Procuratore Sociale degli atti del procedimento disciplinare a carico del dott. Caiazzo ed è stata mantenuta, a carico del medesimo dott. Caiazzo, la misura cautelare della sospensione.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Sociale nei confronti dell'odierno ricorrente, con proposta di radiazione dall'ASI, "ai sensi dell’art. 44 comma 1 dello Statuto ASI - per aver violato gli obblighi di fedeltà e non concorrenza quale componente di un organo centrale dell’Ente oltre che fiduciario di un organismo periferico e di un settore tecnico, in quanto contattava associazioni e società aderenti all’ASI per indurle ad abbandonare l’ASI e ad iscriversi ad altro ente di promozione sportiva con cui già intrattiene rapporti".

Il ricorrente, dott. Caiazzo, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via pregiudiziale - accertata e dichiarata la violazione del termine perentorio di durata massima del grado di appello, di cui al comma 4 dell’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per essere stato proposto il ricorso in appello il 15 settembre 2021 ed essere intervenuta la relativa decisione il 6 dicembre 2021, per complessivi 82 giorni, previa declaratoria di nullità dell’impugnata nota protocollo n. 1062 del 6 dicembre 2021, denominata nell’oggetto “Commissione Disciplinare d’Appello Sentenza n. 1 del 30.11.2021” - di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare a suo carico; 

- in subordine, in accoglimento degli altri motivi di diritto esposti - accertata la violazione dell’art. 37, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 34, commi 5 e 16 del Regolamento Organico dell’ASI ; la violazione dell’art. 37, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI; la violazione dell’art. 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 36, comma 2, del Regolamento Organico dell’ASI; l’omessa o insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia e la violazione dell’art. 2, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - di dichiarare la nullità assoluta dell’impugnata nota protocollo n. 1062 del 6 dicembre 2021, denominata nell’oggetto “Commissione Disciplinare d’Appello Sentenza n. 1 del 30.11.2021”, con contestuale dichiarazione di proscioglimento del ricorrente ed estinzione del procedimento disciplinare a suo carico.

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