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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Attilio Fanini ricorre contro l'Unione Italiana Tiro a Segno per l'annullamento dell'Assemblea Elettiva

7-ALTA-CORTEL'Alta Corte ha ricevuto un ricorso nell’interesse di Attilio Fanini contro l’UITS, il suo presidente pro tempore Ernfried Obrist, i consiglieri (nelle persone di Roberto Sportelli, Raffaele Caputo, Riccardo Mariani, Riccardo Finokkì, Luigino Masut, Tito Suss, Luigi Loccioni, Ivo Angelini, Gianni Santoro, Marco A. De Nicolo, Cristiana Di Rocco, Nicola Nello Pizzi) ed il Revisore dei conti (nella persona di Luciano Iardella) eletti in occasione dell’assemblea elettiva UITS del 13 e 14 ottobre 2012.

Il ricorrente chiede all’Alta Corte di annullare, previa sospensione dell’esecutività, il verbale dell’assemblea elettiva UITS del 13 e 14 ottobre 2012, il conseguente atto di proclamazione degli esiti dell’assemblea e qualsiasi altro atto che possa considerarsi presupposto e conseguenza dell’atto come sopra impugnato; di annullare la decisione della Commissione Disciplina d’Appello dell’UITS che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Alberto Fanini, nell’ambito del ricorso presentato dinanzi all’Alta Corte, lamenta il fatto che le operazioni di voto si sono svolte attraverso l’utilizzo del “voto elettronico”, non previsto dallo Statuto e rivelatosi nullo, poiché nel primo pomeriggio del 13 ottobre 2012 v’è stato un default del sistema che non ha consentito il recupero informatico dei dati.

Lamenta, altresì, che lo scrutinio finale si sia svolto manualmente con modalità non previste dallo statuto, né da altra normativa vigente, oltre a una irregolarità diffusa nelle operazioni di spoglio e violazione della segretezza del voto. Inoltre, a detta del ricorrente, anche il numero dei consiglieri da eleggere non sarebbe corretto, poiché apertamente in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con legge 122/2010, che fissa, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, una limitazione numerica specifica per gli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici.

Si contesta altresì un eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 15 dello Statuto UITS, dal momento che, secondo il ricorrente, nell’attribuzione dei voti non sarebbe stato soddisfatto il ricorrere contestuale del requisito dell’affiliazione alla UITS da almeno 12 mesi, dello svolgimento dell’attività istituzionale e dello svolgimento dell’attività sportiva. Vi sarebbe stata, infine, anche una violazione dell’articolo 16 del d. lgs. 242/1999, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il limite massimo di due mandati per i membri del direttivo, senza possibilità di ricandidatura. Tale ultimo aspetto interesserebbe, a detta del ricorrente, la posizione del sig. Luciano Iardella, revisore dei conti UITS.